La Circolare del Ministro dell’Interno definisce ruoli e responsabili dei controlli
Il Green Pass è l’argomento che più fa discutere in questi giorni, a causa di quanto previsto dal Governo e di quanti ritengono rappresenti un abuso della propria libertà.
Purtroppo ci troviamo in una pandemia che ancora non dà segnali di conclusione e il concetto di libertà deve valere per chi è contrario al vaccino, tanto quanto per chi è invece a favore.
È probabilmente per i dibattiti che si sono consumati, anche tra le forze politiche all’opposizione, che il Ministro dell’Interno ha ritenuto opportuno integrare il Decreto del 17 giugno 2021 che riguarda le Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 con una Circolare che definisce obblighi, ruoli e modalità di verifica del Green Pass.
La Circolare n. 15350/117/2/1 che riporta le Disposizioni in materia delle certificazioni verdi Covid-19 – clicca qui per leggerla – definisce due diverse e successive fasi per la verifica del possesso del Green Pass.la prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa è prescritta, tra le quali le piscine al chiuso.
La verifica va eseguita mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
La verifica è sempre obbligatoria e può essere eseguita da una delle seguenti figure:
- pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni
- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché’ i loro delegati;
- proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché’ i loro delegati;
- i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché’ i loro delegati;
- i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché’ i loro delegati.
Tutti i soggetti sopra elencati, hanno inoltre il potere di controllare, se lo ritengono necessario, l’identità della persona verificata attraverso esibizione di un documento.
Tale verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
La verifica del possesso del Green Pass e la richiesta di esibire un proprio documento di identità, è dunque una responsabilità e un obbligo non solo dei pubblici ufficiali, ma anche del personale addetto al luogo specifico.
Nel caso della piscina dunque, la richiesta del Green Pass e del documento di identità, potrà essere avanzata ad esempio anche dal personale addetto in segreteria o agli ingressi dei locali.
Ovviamente sono previste sanzioni, sia in caso di mancato controllo che nel caso in cui emergano incongruenze tra il documento di identità e la certificazione verde.
Ricordiamo che l’obbligo del Green Pass non è rivolto a:
- soggetti con determinate patologie ed esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute
- minori di 12 anni
Non sono obbligati quindi al Green Pass le persone che non hanno eseguito il vaccino per motivi temporanei dimostrabili e per chi non potrà fare mai la vaccinazione per patologie conclamate.
Tutte le persone che non possono vaccinarsi per motivi temporanei possono richiedere la certificazione di esenzione alla vaccinazione Covid che avrà una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni del Governo.
Clicca qui per tutte le disposizioni e gli obblighi legati al Green Pass
Clicca qui per il Decreto del 17 giugno 2021
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